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Sicurezza in cantiere: documenti obbligatori

Sicurezza in cantiere: documenti obbligatori nel 2026. POS, PSC, notifica preliminare, DVR e formazione: chi li fa, quando servono, cosa tenere in cantiere.

Redazione Cantieri Hub

· 12 min di lettura

Una busta portadocumenti trasparente fissata con le fascette alla rete arancione di un cantiere, con dentro dei fogli dai bordi piegati: i documenti obbligatori per la sicurezza in cantiere, pronti per un controllo. Dietro, sfocati, un ponteggio coi teli e una gru (immagine generata con AI)

In breve

Sicurezza in cantiere: i documenti obbligatori nel 2026 cambiano secondo chi sei. L'impresa esecutrice con dipendenti scrive il POS di ogni cantiere e ha DVR e lavoratori formati. Se lavorano più imprese, il committente manda la notifica preliminare e nomina il coordinatore che scrive il PSC. Imprese e autonomi devono avere la patente a crediti, salvo eccezioni.

In questo articolo13 sezioni
  1. Quali sono i documenti obbligatori in cantiere?
  2. Quali documenti della sicurezza fa l'impresa?
  3. Cosa deve fare in più l'impresa affidataria?
  4. Quali documenti servono al lavoratore autonomo?
  5. Quali documenti spettano al committente?
  6. Quando serve il PSC?
  7. POS, PSC e DUVRI: che differenza c'è?
  8. Quali documenti tenere in cantiere per un controllo?
  9. Quali documenti non sono più obbligatori?
  10. Cosa cambia per la tua impresa
  11. Cosa fare adesso
  12. Domande frequenti
  13. Fonti

Quali sono i documenti obbligatori in cantiere?

I documenti obbligatori in cantiere dipendono dal tuo ruolo. Il D.Lgs. 81/2008, il testo unico sulla sicurezza, distingue committente (chi fa fare l'opera, anche un privato) e responsabile dei lavori, impresa affidataria (ha il contratto col committente e può subappaltare) e impresa esecutrice (fa il lavoro con persone e mezzi suoi), all'art. 89, comma 1. L'autonomo ha regole sue (art. 21).

Sicurezza in cantiere, documenti obbligatori: ecco chi fa cosa e quando.

Documento Chi lo fa Quando
POS Datori di lavoro di esecutrici e affidatarie Per ogni cantiere, non per le mere forniture
DVR Datore di lavoro Sempre; impresa nuova entro 90 giorni
Formazione Datore di lavoro All'assunzione o all'inizio di una somministrazione, al trasferimento o al cambio di mansione, con nuove attrezzature o tecnologie, con nuove sostanze e miscele pericolose, nei periodi di cassa integrazione; si ripete periodicamente e se cambiano i rischi
Idoneità sanitaria Medico competente Prima della mansione, dove serve
Tessera Datore di lavoro; l'autonomo la sua In appalto e subappalto
PiMUS Datore di lavoro, con persona competente Col ponteggio, nei lavori in quota
Patente a crediti Imprese e autonomi, salvo eccezioni Per lavorare in cantiere
PSC e fascicolo Coordinatore, per il committente Con più imprese, anche in tempi diversi; il fascicolo no per la manutenzione ordinaria
Notifica preliminare Committente o responsabile dei lavori Prima di iniziare, in tre casi
Verifica dell'idoneità Committente; l'affidataria per i subappalti Per i lavori da affidare

Fonte: D.Lgs. 81/2008, testo vigente su Normattiva letto il 16 ottobre 2026: artt. 17, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 37, 41, 89, 90, 91, 96, 97, 99, 136 e Allegato XVII.

Quali documenti della sicurezza fa l'impresa?

Se hai dipendenti, questi documenti della sicurezza in cantiere toccano a te come datore di lavoro.

  • Il POS lo redigono «i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti» (art. 96, comma 1). Si scrive per ogni cantiere (art. 89, comma 1, lettera h), non per le «mere forniture di materiali o attrezzature» (art. 96, comma 1-⁠bis).
  • Il DVR, cioè la valutazione dei rischi messa per iscritto, è un compito che il datore di lavoro «non può delegare» (art. 17, comma 1). Un'impresa nuova lo scrive entro 90 giorni dall'inizio dell'attività (art. 28, comma 3-⁠bis).
  • La formazione va a ogni lavoratore all'assunzione o all'inizio di una somministrazione, al trasferimento o al cambio di mansione, con nuove attrezzature o tecnologie, con nuove sostanze e miscele pericolose e nei periodi di cassa integrazione, e si ripete periodicamente e quando i rischi cambiano o ne arrivano di nuovi (art. 37, commi 1, 4 e 6). Secondo l'accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, l'edilizia è a rischio alto: il corso dei lavoratori dura almeno 16 ore (4 generali e 12 specifiche), quello dei preposti almeno 12. Lo stesso accordo prevede per i lavoratori un aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni, contati dalla fine del corso. L'addestramento va segnato in un registro (art. 37, comma 5).
  • Dove c'è la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro non manda alla mansione chi non ha il giudizio di idoneità scritto dal medico competente (art. 18, comma 1, lettera bb; art. 41, comma 6-⁠bis).
  • La tessera di riconoscimento, in appalto e subappalto, ha foto, generalità e datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u), più la data di assunzione e, in subappalto, l'autorizzazione (L. 136/2010, art. 5).
  • La patente a crediti serve dal 1° ottobre 2024 a imprese e autonomi dei cantieri, tranne chi fa mere forniture o lavoro intellettuale (art. 27, comma 1) e le imprese con SOA dalla III classifica (comma 15).

Cosa deve fare in più l'impresa affidataria?

Se hai il contratto col committente e dai lavori in subappalto, sei l'impresa affidataria: i documenti dei subappaltatori passano da te. In più:

  • verifichi la sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione del PSC (art. 97, comma 1);
  • verifichi l'idoneità di subappaltatori e autonomi coi criteri dell'Allegato XVII (art. 97, comma 2);
  • passi il PSC a imprese esecutrici e autonomi prima di iniziare (art. 101, comma 2);
  • ricevi i POS delle imprese esecutrici, controlli che siano coerenti col tuo e li mandi al coordinatore per l'esecuzione (art. 101, comma 3);
  • indichi al committente chi segue questi compiti nella tua impresa (Allegato XVII, punto 01);
  • se nei lavori dati in subappalto sono le imprese esecutrici a fare apprestamenti, impianti e le altre attività del punto 4 dell'Allegato XV, paghi loro i relativi oneri della sicurezza «senza alcun ribasso» (art. 97, comma 3-⁠bis).

I lavori partono dopo l'esito positivo delle verifiche, fatte «non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione» (art. 101, comma 3).

Quali documenti servono al lavoratore autonomo?

Se lavori da autonomo, l'art. 21, comma 1 ti chiede attrezzature conformi, DPI e, in appalto o subappalto, una tessera con foto e generalità, che riporta anche il committente (L. 136/2010, art. 5). Ti serve la patente a crediti (art. 27, comma 1), segui le indicazioni del coordinatore per l'esecuzione (art. 94) e applichi PSC e POS (art. 100, comma 3).

Al committente mostri almeno camera di commercio, conformità di macchine e attrezzature, elenco dei DPI, DURC, e gli attestati di formazione e idoneità sanitaria «ove espressamente previsti» (Allegato XVII, punto 2).

Per te formazione e sorveglianza sanitaria sono una facoltà, a tue spese, salvo gli obblighi di «norme speciali» (art. 21, comma 2). La norma sul POS parla ai datori di lavoro (art. 96, comma 1): se ti chiedono un POS, per il tuo caso chiedi al coordinatore o al tuo consulente.

Quali documenti spettano al committente?

Toccano al committente o al responsabile dei lavori:

  • i coordinatori. Se è prevista «la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea», il committente nomina quello per la progettazione e, prima di affidare i lavori, quello per l'esecuzione (art. 90, commi 3 e 4). Quello per l'esecuzione serve anche se, dopo l'affidamento a un'impresa sola, ne entrano altre (comma 5). Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e sotto i 100.000 euro non si nomina quello per la progettazione, e le sue funzioni passano a quello per l'esecuzione (comma 11);
  • PSC e fascicolo dell'opera, che prepara il coordinatore per la progettazione (art. 91, comma 1) o, nel caso dell'art. 90, comma 11, quello per l'esecuzione. Il fascicolo non si fa per la manutenzione ordinaria;
  • la notifica preliminare, prima dell'inizio dei lavori, all'ASL e alla «direzione provinciale del lavoro», e nei lavori pubblici al prefetto (art. 99, comma 1). I casi sono tre: più imprese esecutrici, varianti che portano più imprese, un'impresa sola con almeno 200 uomini-giorno;
  • le verifiche sulle imprese, anche con un'impresa sola o un autonomo: idoneità con l'Allegato XVII, organico medio annuo e contratto collettivo, patente (art. 90, comma 9).

Il minimo che la tua impresa mostra al committente: camera di commercio, DVR, DURC e la dichiarazione di non essere sospesa o interdetta (Allegato XVII, punto 1). Sotto i 200 uomini-giorno, senza i rischi particolari dell'Allegato XI, bastano camera di commercio e DURC, con un'autocertificazione sugli altri requisiti (art. 90, comma 9, lettera a).

Se mancano PSC, fascicolo o notifica quando servono, o il DURC delle imprese, il titolo edilizio è sospeso (art. 90, comma 10): il cantiere rischia di fermarsi anche per te.

Quando serve il PSC?

Il PSC, piano di sicurezza e di coordinamento, serve nei cantieri in cui è prevista «la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea» (D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 3). Lo scrive il coordinatore nominato dal committente, non l'impresa (art. 91, comma 1; art. 90, comma 11).

Il PSC è «parte integrante del contratto di appalto» (art. 100, comma 2) e contiene la stima dei costi della sicurezza (Allegato XV, punto 4): vedi gli oneri della sicurezza nel computo.

Il committente manda il PSC a tutte le imprese invitate a fare un'offerta (art. 101, comma 1). Ti conviene leggerlo prima di fare il prezzo.

POS, PSC e DUVRI: che differenza c'è?

Piano Chi lo fa A cosa serve
POS Datori di lavoro di esecutrici e affidatarie Rischi e misure del suo lavoro, in quel cantiere
PSC Coordinatore, per il committente Coordinare le imprese del cantiere
DUVRI Datore di lavoro committente, nei suoi luoghi Ridurre i rischi da interferenze

Fonte: D.Lgs. 81/2008, artt. 26, 89, 91 e 96, testo vigente su Normattiva letto il 16 ottobre 2026.

Il DUVRI lo elabora il «datore di lavoro committente» che affida lavori nella sua azienda e ha «la disponibilità giuridica dei luoghi» (art. 26, commi 1 e 3). Nei cantieri con il PSC, accettare il PSC e redigere il POS valgono anche per gli obblighi del DUVRI, «limitatamente al singolo cantiere interessato» (art. 96, comma 2).

Fuori dai cantieri col PSC dipende dal caso: per il tuo, chiedi al tuo consulente per la sicurezza.

Quali documenti tenere in cantiere per un controllo?

Fra i documenti da tenere in cantiere, o pronti per chi controlla, il D.Lgs. 81/2008 e il codice dei contratti pubblici chiedono fra l'altro:

  • la copia della notifica preliminare, quando è dovuta, «affissa in maniera visibile presso il cantiere» (art. 99, comma 2). La norma non dice chi la affigge;
  • con i ponteggi, copia dell'autorizzazione e delle istruzioni del fabbricante e, nei lavori in quota, il PiMUS, che il datore di lavoro redige «a mezzo di persona competente» (art. 134, comma 1; art. 136, comma 1);
  • la tessera di riconoscimento, addosso a chi lavora in appalto e subappalto (art. 26, comma 8);
  • nei lavori pubblici, i piani di sicurezza «messi a disposizione» di chi fa le ispezioni (D.Lgs. 36/2023, art. 119, comma 15).

Il DVR invece si custodisce «presso l'unità produttiva» (art. 29, comma 4). Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice mette PSC e POS a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 100, comma 4).

Ti conviene tenere in cantiere una cartella con le copie che ti possono chiedere (POS e PSC, attestati e idoneità di chi lavora quel giorno, patente, DURC) e aggiornarla quando cambia la squadra. Per il resto, vedi come organizzare un cantiere.

Quali documenti non sono più obbligatori?

Due documenti di molte liste oggi non servono più:

  • il registro infortuni, abolito dal D.Lgs. 151/2015 (art. 21, comma 4). Il datore di lavoro comunica gli infortuni all'INAIL per via telematica (D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera r);
  • l'autocertificazione della valutazione dei rischi, per chi ha fino a 10 lavoratori. L'art. 29, comma 5 la ammetteva per un periodo transitorio, e oggi non è più ammessa: serve il DVR, anche con le procedure standardizzate.

Cosa cambia per la tua impresa

Senza patente a crediti la sanzione è il 10% del valore dei lavori, almeno 12.000 euro, più sei mesi fuori dai lavori pubblici (D.Lgs. 81/2008, art. 27, comma 11, come cambiato dal D.L. 159/2025).

Lo stesso D.L. 159/2025 prevede una tessera con un «codice univoco anticontraffazione», anche digitale, per le imprese in appalto e subappalto (art. 3, comma 2). Il decreto del Ministro del lavoro sulle modalità (comma 3), nelle fonti ufficiali controllate il 16 ottobre 2026, non risulta uscito.

Per l'Ispettorato il badge non sostituisce la tessera di oggi e le novità partono col decreto (circolare n. 1 del 23 febbraio 2026).

Secondo l'accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, anche il datore di lavoro fa un corso suo di almeno 16 ore, da finire entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo (24 maggio 2025); i corsi per datore di lavoro già fatti prima, con contenuti conformi all'accordo, sono riconosciuti. Per il datore di lavoro dell'impresa affidataria il corso vale anche per la formazione chiesta dall'art. 97, comma 3-⁠ter, se si aggiunge il modulo «Cantieri», di almeno 6 ore. La formazione dei lavoratori fatta con l'accordo del 2011 resta valida.

Dal 7 aprile 2026 la L. 34/2026 ha cambiato l'art. 37: la formazione si fa anche nei periodi di cassa integrazione (comma 4, lettera b-⁠bis) e l'addestramento anche con «moderne tecnologie di simulazione» (comma 5).

Nei contratti di appalto e subappalto vanno indicati «a pena di nullità» i costi delle misure contro i rischi «derivanti dalle interferenze delle lavorazioni», e questi costi «non sono soggetti a ribasso» (D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 106/2009).

Nei lavori pubblici i costi della manodopera e della sicurezza sono «scorporati dall'importo assoggettato al ribasso», ma l'impresa può dimostrare che il suo ribasso complessivo «deriva da una più efficiente organizzazione aziendale» (D.Lgs. 36/2023, art. 41, comma 14): tienine conto in una gara d'appalto. Ti conviene una voce a parte: vedi i costi della sicurezza nel preventivo.

Cosa fare adesso

Sono consigli per il prossimo cantiere.

  1. Prima di accettare il lavoro, chiedi al committente se ci sono coordinatori, PSC e notifica.
  2. Prepara il POS di quel cantiere e, se lavori in subappalto, mandalo per tempo all'affidataria: le verifiche possono prendere fino a 15 giorni.
  3. Per ogni persona che mandi in cantiere, controlla formazione, idoneità sanitaria dove serve e tessera.
  4. Tieni d'occhio patente e crediti. Se dai lavori in subappalto, chiedi i documenti dell'Allegato XVII prima che entrino.
  5. Con un ponteggio, tieni in cantiere il PiMUS e i documenti del fabbricante.
  6. Per il tuo cantiere, chiedi al coordinatore per la sicurezza o al tuo consulente.

Domande frequenti

Il POS è obbligatorio per tutte le imprese?

Lo redigono i datori di lavoro delle imprese esecutrici e affidatarie, per ogni cantiere, anche se c'è un'impresa sola, familiare o con meno di dieci addetti (D.Lgs. 81/2008, art. 96, comma 1). Non serve per le «mere forniture di materiali o attrezzature» (comma 1-⁠bis).

Sotto i 100.000 euro serve il PSC?

Sì, se è prevista la presenza di più imprese esecutrici. Nei lavori privati senza permesso di costruire e sotto i 100.000 euro manca solo il coordinatore per la progettazione: il PSC lo scrive quello per l'esecuzione (D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 11).

Il registro infortuni è ancora obbligatorio?

No. Il D.Lgs. 151/2015 ha abolito «l'obbligo di tenuta del registro infortuni» dal novantesimo giorno dopo la sua entrata in vigore (art. 21, comma 4). Oggi il datore di lavoro comunica gli infortuni all'INAIL per via telematica (D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera r).

Cosa succede se mancano il PSC o la notifica preliminare?

Quando sono dovuti, «è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo» e l'organo di vigilanza lo comunica all'amministrazione che ha dato il titolo (D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 10). Vale anche se mancano il fascicolo, quando serve, o il DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Fonti

    1. Normattiva D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza, Allegati XV e XVII dall'albero «Allegati» dell'atto. Testo vigente letto il 16/10/2026 (ultimo aggiornamento all'atto: 23/03/2026)
    2. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 17
    3. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 18
    4. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 21
    5. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 26
    6. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 27
    7. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 28
    8. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 29
    9. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 37
    10. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 41
    11. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 89
    12. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 90
    13. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 91
    14. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 94
    15. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 96
    16. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 97
    17. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 99
    18. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 100
    19. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 101
    20. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 134
    21. Normattiva, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza Art. 136
    22. Normattiva D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, art. 3, convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198
    23. Normattiva L. 11 marzo 2026, n. 34, G.U. n. 68 del 23/03/2026, in vigore dal 07/04/2026
    24. Normattiva L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 5
    25. Normattiva D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 21
    1. Normattiva, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici Art. 41
    2. Normattiva, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici Art. 119
  1. Gazzetta Ufficiale Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione, rep. n. 59/CSR, G.U. n. 119 del 24/05/2025
  2. Ministero del lavoro Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Allegato A, il testo dei corsi
  3. Ispettorato nazionale del lavoro Circolare n. 1 del 23/02/2026, sul D.L. 159/2025

Come è nato questo articolo

Abbiamo preparato questo articolo con l'aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, partendo solo dagli atti ufficiali elencati nelle Fonti. Prima di pubblicarlo, una persona della Redazione Cantieri Hub l'ha letto per intero e ha controllato i fatti sulle fonti. La responsabilità di quello che pubblichiamo è di Cantieri Hub. Anche l'immagine di copertina è fatta con l'intelligenza artificiale, come dice l'etichetta «AI» nell'angolo: non è una foto vera.

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